Art. 2.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotto da 1,5 a 1,25» sono aggiunte le seguenti: «; tale riduzione non si applica nei confronti degli equipaggi della Marina militare e della marina mercantile»;

          b) al comma 3:

              1) le parole da: «in concentrazione media annua» fino a: «otto ore al giorno» sono soppresse;

 

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              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di esposizione utile ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali previsti dal presente comma sono ridotti a un terzo per gli equipaggi della Marina militare e della marina mercantile esposti o che sono stati esposti all'amianto»;

          c) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

      «6-ter. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto può cumulare i benefìci previsti dal presente articolo con i benefìci previdenziali previsti dai regimi pensionistici di appartenenza che comportano l'anticipazione dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-sexies. Ai fini della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti inviano all'INAIL appositi elenchi contenenti l'indicazione delle navi caratterizzate dalla presenza di amianto e copia dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione rilasciato dalle competenti autorità».